Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.
(2) Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola o di associazionismo medico, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
(3) Il Comprensorio può con determinazione del Direttore di Comprensorio istituire il sistema di continuità assistenziale previsto per Bolzano ed i comuni limitrofi anche in altre zone del territorio provinciale.