Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Ai medici di medicina generale partecipanti alle forme organizzative sperimentali di cui all'articolo 46 spetta il trattamento economico previsto per i medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo. Eventuali ulteriori incentivi economici sono demandati alla contrattazione con il Comprensorio che potrà utilizzare per questo i fondi di cui all'articolo 42, comma 4, letter G).