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s) Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2024, n. 21)
Regolamento in materia di offerta formativa alternativa per le alunne e gli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

1)
Pubblicato nel B.U. 28 marzo 2024, n. 13.

Art. 1 (Istituzione dell’offerta formativa alternativa)    delibera sentenza

(1) Le istituzioni scolastiche autonome primarie, secondarie di primo e di secondo grado e le scuole professionali istituiscono un’offerta formativa alternativa denominata “etica”, destinata alle alunne e agli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

(2) L’insegnamento dell’offerta formativa alternativa dell’“etica”, di seguito denominato anche “insegnamento dell’etica”, viene impartito per lo stesso numero di ore di quello della disciplina “religione cattolica”, secondo i quadri orari previsti per le diverse scuole.

massimeDelibera 16 aprile 2024, n. 245 - Indicazioni provinciali per l'offerta formativa alternativa "etica" presso le scuole in lingua tedesca
massimeDelibera 16 aprile 2024, n. 240 - Indicazioni provinciali insegnamento dell’etica nelle scuole ladine

Art. 2 (Obbligo di partecipazione)

(1) Per le alunne e gli alunni delle istituzioni del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è prevista la frequenza obbligatoria dell’offerta formativa alternativa dell’“etica”.

(2) L’obbligo di frequenza dell’offerta formativa alternativa dell’“etica” vale per l’intero grado di istruzione, a meno che, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, le alunne e gli alunni non scelgano di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico successivo. Non è possibile modificare tale scelta nel corso dell’anno scolastico.

(3) Ai fini della programmazione dell’anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche possono effettuare un’indagine preliminare non vincolante sul potenziale interesse a frequentare l’insegnamento dell’etica.

Art. 3 (Obiettivi formativi)

(1) L’insegnamento dell’etica concorre a formare cittadine e cittadini rispettosi dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. L’insegnamento dell’etica mira a formare alunne e alunni in grado di riflettere autonomamente, di orientarsi nel proprio percorso di vita e di partecipare attivamente alla discussione sugli interrogativi fondamentali della propria esistenza e della convivenza. L’insegnamento dell’etica è finalizzato a promuovere e ad accrescere nelle alunne e negli alunni il rispetto nei confronti della persona umana, della natura e dell’ambiente, a sviluppare in loro la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni nonché di impegnarsi per la convivenza pacifica, incoraggiandoli ad adottare un atteggiamento di tolleranza e apertura. Tale insegnamento aiuta le alunne e gli alunni a elaborare le proprie esperienze personali e promuove la loro capacità critica e di riflessione.

Art. 4 (Organizzazione dell’insegnamento dell’etica)

(1) Le scuole definiscono nel proprio piano triennale dell’offerta formativa come organizzare l’insegnamento dell’etica. I gruppi a cui è impartito tale insegnamento possono essere formati da alunne e alunni provenienti da classi diverse e anche di differenti fasce di età. Qualora in un plesso scolastico, indirizzo o percorso formativo debbano seguire le lezioni di etica meno di dieci alunne e alunni, l’insegnamento può essere proposto anche sotto forma di giornate di progetto. La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico garantisce che le risorse di personale necessarie siano impiegate in modo efficiente.

(2) Se l’insegnamento dell’etica viene proposto sotto forma di giornate di progetto ai sensi del comma 1, sono consentite deroghe al monte ore annuale d’insegnamento della religione fissato nelle indicazioni provinciali. Le scuole devono comunque garantire che siano offerte almeno 25 ore di lezione per anno scolastico.

(3) L’insegnamento dell’etica e quello della religione cattolica sono offerte formative indipendenti.

(4) Presso le scuole delle località ladine l’insegnamento dell’etica è impartito in ladino, italiano e tedesco.

Art. 5 (Indicazioni provinciali)

(1) La Giunta provinciale emana le indicazioni provinciali per l’offerta formativa alternativa dell’“etica”. Le deliberazioni della Giunta provinciale sono trasmesse al ministero competente per le finalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

(2) Tali indicazioni trovano applicazione nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica.

Art. 6 (Valutazione)

(1) La valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dell’offerta formativa alternativa dell’“etica” si effettua in base a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale in materia di valutazione delle alunne e degli alunni.

(2) Nella scheda di valutazione, per l’offerta formativa alternativa si utilizza la denominazione “etica”.

Art. 7 (Personale docente)

(1) L’insegnamento dell’etica può essere impartito da docenti di tutte le discipline, in possesso di un’abilitazione o idoneità per le scuole a carattere statale e/o per le scuole professionali e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aver frequentato uno specifico corso di formazione organizzato e realizzato dalle rispettive Direzioni provinciali Istruzione e formazione;
  2. aver concluso il corso di studi universitari in Etica applicata, organizzato dall'Università di Innsbruck e dallo Studio Teologico Accademico di Bressanone in collaborazione con la Libera Università di Bolzano, o una formazione universitaria equivalente;
  3. aver concluso un Master di I o di II livello in Etica, Etica applicata, Etica pratica e Bioetica, Bioetica, Pluralismo e Consulenza etica, Filosofia dell'etologia ed Etica ambientale, Etica, Diversità e Inclusione o un Master con contenuti equivalenti.

Art. 8 (Applicazione)

(1) Il presente regolamento si applica in tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 5, comma 1.

(2) L’insegnamento dell’etica viene introdotto gradualmente sulla base delle circolari con cui le Direzioni provinciali Istruzione e Formazione definiscono l’attuazione dell’offerta formativa alternativa.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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