(1) Dopo l’articolo 56 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
„Art. 57 Deroga in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie con protezione temporanea a causa della crisi in Ucraina
1. Le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina possono accedere alle prestazioni di assistenza economica sociale alle stesse condizioni delle persone di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
b) abbiano la dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;
c) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).
2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.”