(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis. Per sostenere l’autonomia delle donne, la prestazione è concessa, in deroga al comma 3, per un importo pari a 400 euro mensili e indipendentemente dal valore della situazione economica a donne che sono in carico a un Centro antiviolenza del territorio provinciale e che al momento della presentazione della domanda non sono accolte nelle strutture residenziali del servizio Casa delle donne di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi e non è reiterabile.”