(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 13/bis del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
“4. Nel 2023 il comune può deliberare entro il 30 novembre 2023 l’aumento dell’imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Gli aumenti che sono stati deliberati prima del 1° agosto 2023 devono essere confermati espressamente con deliberazione del Consiglio comunale entro il 30 novembre 2023, pena la loro inapplicabilità a partire dall’anno 2024.”