(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è inserito il seguente comma:
“1/ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura:
a) euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
b) euro 2,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
c) euro 1,50 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale.”
(2) La prima frase del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita: “Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, nonché per servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo, fino a un importo massimo di 5,00 euro, previo parere dell’organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell’apposito elenco provinciale.”
(3) Nel testo tedesco del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, le parole: “die Erhöhung” sono sostituite dalle parole: “der Betrag der Erhöhung”.
(4) Il comma 2/bis dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“2/bis. L’aumento dell’imposta di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell’imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1, 1/bis e 1/ter.”
(5) Nel comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, le parole: “del secondo anno successivo” sono sostituite dalle parole: “dell’anno successivo”.