(1) La Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati personali delle persone iscritte all’elenco, tenendo conto del contesto, delle specifiche finalità del trattamento, della tipologia dei dati personali trattati, delle categorie di interessati, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.
(2) Per la messa a disposizione dell’elenco, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano si riserva di utilizzare un apposito applicativo. In tal caso verranno adottate le misure tecniche per la sicurezza dei dati personali utilizzate da tale applicativo.