1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:
a) costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque, di impianti di depurazione ed interventi finalizzati al risparmio di acqua ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto ecologico-ambientale;
b) costruzione e manutenzione di acquedotti e bacini di raccolta per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque per i rifugi alpini;
c) costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento dei rifugi alpini;
d) costruzione di impianti radiofonici e telefonici, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica;
e) ricostruzione, ampliamento, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini esistenti,
f) acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili, a condizione che il richiedente/la richiedente dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di contributo per investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge;
g) l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o per il gestore/la gestrice, sempre che non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.
2. Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori/alle gestrici di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore/la locatrice dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di contributo per investimenti ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.
3. Per veicoli speciali per il trasporto di persone e merci di cui alla lettera f) del comma 1 si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi. I veicoli speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente/dalla richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”. Può essere richiesto un contributo per l'acquisto di veicoli speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.