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Delibera 15 novembre 2022, n. 840
Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”

...omissis….

1. Sono approvati i criteri di applicazione per la concessione di contributi a favore dei rifugi alpini, ai sensi della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. I criteri di applicazione di cui all’Allegato A della presente deliberazione si applicano per le domande di contributo di cui alla legge provinciale n. 5/1997 presentate a partire dal 1° gennaio 2023.

3. I criteri di applicazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2264 del 14 settembre 2009, e successive modifiche, trovano applicazione per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2022.

4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 797 del 14 settembre 2021 è così sostituita:

“f) la costruzione e la manutenzione di teleferiche per materiali;”.

Tale modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 797 del 14 settembre 2021 si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato A

Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di contributi a favore dei rifugi alpini, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”, (di seguito denominata legge).

Art. 2
Beneficiari

1. I beneficiari/le beneficiarie dei contributi sono i proprietari/le proprietarie dei rifugi alpini di cui agli articoli 1 e 2 della legge, ubicati nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Previo consenso del proprietario/della proprietaria, possono beneficiare dei contributi anche coloro che, pur non essendo proprietari/proprietarie del rifugio alpino ai sensi del comma 1, abbiano la disponibilità dell’immobile.

Art. 3
Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque, di impianti di depurazione ed interventi finalizzati al risparmio di acqua ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto ecologico-ambientale;

b) costruzione e manutenzione di acquedotti e bacini di raccolta per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque per i rifugi alpini;

c) costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento dei rifugi alpini;

d) costruzione di impianti radiofonici e telefonici, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica;

e) ricostruzione, ampliamento, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini esistenti,

f) acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili, a condizione che il richiedente/la richiedente dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di contributo per investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge;

g) l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o per il gestore/la gestrice, sempre che non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.

2. Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori/alle gestrici di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore/la locatrice dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di contributo per investimenti ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

3. Per veicoli speciali per il trasporto di persone e merci di cui alla lettera f) del comma 1 si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi. I veicoli speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente/dalla richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”. Può essere richiesto un contributo per l'acquisto di veicoli speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.

Art. 4
Iniziative non agevolabili

1. Non sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;

b) l'acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi;

c) l'acquisto di biancheria, stoviglie ed altri beni soggetti a facile usura;

Art. 5
Limiti minimi e massimi di investimento

1. Il limite minimo degli investimenti agevolabili è così fissato:

a) 5.000,00 euro per contributi una tantum.

2. I limiti massimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:

a) fino a 600.000,00 euro per contributi una tantum;

b) fino a 25.000,00 euro per contributi per l'acquisto di mezzi fuoristrada;

c) fino a 10.000,00 euro per contributi per l'acquisto di motoslitte.

Art. 6
Tipo e misura dei contributi

1. L'ammontare del contributo è determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.

2. L'agevolazione ammonta:

a) fino al 40 % della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3. categoria;

b) fino al 55 % della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2. categoria;

c) fino al 60 % della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1. categoria.

3. Le percentuali di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali.

Art. 7
Domande ammissibili e presentazione delle stesse

1. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno per le iniziative a partire dall’anno successivo.

Le domande per le iniziative dell’anno 2023 devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 30 giugno 2023.

2. È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni rifugio alpino.

3. I progetti d'investimento concernenti le costruzioni con relativo arredamento non possono essere ripartiti in più domande di contributo.

4. Per lo stesso progetto non può essere richiesta un'ulteriore agevolazione presso un altro ente pubblico.

5. La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall’Area funzionale turismo, munita di marca da bollo, va presentata all’Area funzionale turismo prima dell'inizio dei lavori in caso di lavori soggetti a concessione edilizia, o prima della emissione del primo documento di spesa per le altre iniziative.

6. Per lavori soggetti a concessione edilizia rispettivamente a un titolo abilitativo la domanda è corredata da:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;

c) preventivo dettagliato di spesa;

d) concessione o autorizzazione edilizia o titolo abilitativo.

7. Per iniziative non soggette ad autorizzazione la domanda è corredata da:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo dettagliato;

c) planimetria dei locali interessati.

8. Nella domanda il richiedente/la richiedente deve impegnarsi a non mutare la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al contributo. In caso contrario, il contributo viene restituito in proporzione alla durata residua. Il richiedente/La richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca del contributo. Non si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale:

a) cessione dell'intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela;

b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività.

9. I/Le richiedenti che non sono proprietari/proprietarie dell'immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d'impegno del proprietario/della proprietaria ai sensi del comma 8.

10. In casi particolari di emergenza, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 5, può essere presentata anche una domanda di contributo per lavori di riparazione urgenti ed improrogabili, necessari per la ripresa immediata dell’attività del rifugio, fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.

Art. 8
Istruttoria e concessione dei contributi

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di ricezione.

2. L’Area funzionale Turismo competente individua la spesa ammissibile.

3. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri è disposta dal direttore delegato/dalla direttrice delegata dell’Area funzionale Turismo.

Art. 9
Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi di cui ai presenti criteri è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’Area funzionale Turismo.

2. La liquidazione dei contributi è effettuata dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente/della richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell'investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegate le fatture quietanzate o i contratti di acquisto. La regolare esecuzione dei lavori può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e da un certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore/dalla direttrice dei lavori sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato, della contabilità dettagliata e di documentazione planimetrica e fotografica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stato calcolato il contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, il contributo può essere comunque liquidato, ma il beneficiario/la beneficiaria non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla liquidazione del contributo, ulteriori domande di contributo per investimenti.

4. All'atto della liquidazione del contributo va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.

Art. 10
Indebita percezione di vantaggi economici

1. L'ufficio provinciale responsabile del procedimento procede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure disciplinate dall'articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La revoca dei contributi comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

Art. 11
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento delle domande approvate.

2. All'individuazione degli investimenti e delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento competente, secondo il principio di casualità sorteggiando da una lista di tutte le agevolazioni liquidate nell'anno di riferimento, che non consenta di risalire al nominativo dei relativi beneficiari. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'Ufficio competente ritiene dubbi.

3. Laddove necessario l'ufficio competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale.

4. Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni presi in considerazione.

5. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

6. I beneficiari si impegnano, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.

Art. 12
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei vantaggi economici di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura del sussidio viene ridotta oppure le domande sono archiviate d’ufficio.

Art. 13
Classificazione

1. Nella classificazione dei rifugi alpini si tiene conto della distanza a piedi, dell'altitudine, della rilevanza alpinistica, dell'orario di apertura, della presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno, della possibilità di rifornimento in generale e di approvvigionamento idrico in particolare.

2. L'attuale classificazione dei rifugi alpini risulta dalla tabella A.

3. La classificazione è revisionata periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Art. 14
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.

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