1. L’attuazione delle presenti disposizioni rappresenta un compito degli enti gestori dei Servizi sociali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
2. Nelle Équipe specialistiche territoriali per DSA, gli enti gestori dei Servizi sociali sono rappresentati dal personale qualificato che opera nell’assistenza socio-pedagogica di base dei distretti sociali e svolgono i compiti previsti al successivo articolo 3.