1. Per la concessione di prestazioni ai sensi della legge sulla non autosufficienza sono previsti i seguenti livelli assistenziali corrispondenti all’esito delle valutazioni:
- 1° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza da 60 ore mensili fino ad un massimo di 120 ore mensili;
- 2° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza superiore a 120 ore mensili fino ad un massimo di 180 ore mensili;
- 3° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza superiore a 180 ore mensili fino ad un massimo di 240 ore mensili;
- 4° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza superiore a 240 ore mensili.
2. Nei bambini il fabbisogno di cura e di assistenza si rileva attraverso il confronto con un bambino sano di pari età. Per i bambini malati o disabili va considerato il fabbisogno di assistenza aggiuntivo, che si rileva negli ambiti dell’igiene personale, dell’alimentazione, della mobilità o della cura e assistenza specifiche da prestare.