(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis Gli enti pubblici che dipendono dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia possono inoltre, alla condizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), assumere le seguenti persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, fuori dalla dotazione dei posti:
a) persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
b) persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
c) persone che prima della loro assunzione hanno partecipato a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;
d) persone che prima della loro assunzione hanno concluso un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
1/ter. La Giunta provinciale disciplina l’assunzione su richiesta nominativa di persone con disabilità presso gli enti pubblici.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è abrogato.
(3) Nel primo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative” sono inserite le parole: “non incompatibili con lo status rivestito dal/dalla dipendente,”.