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d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 51)
“Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 16 (Controlli e sanzioni amministrative)

(1) Sono sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle persone richiedenti cui è assegnata un’abitazione o un posto letto, nonché quelle rilasciate da almeno il 6 per cento degli inquilini IPES.

(2) L’IPES esegue le ispezioni e i controlli necessari tramite proprio personale incaricato. Chi nega l’accesso all’immobile incorre nella cancellazione dalla graduatoria o nell’annullamento dell’assegnazione, previa diffida scritta da parte dell’IPES. 7)

(3) Qualora, durante l’esame della domanda per l’assegnazione di un alloggio pubblico in locazione, si accerti che la/il richiedente ha reso dichiarazioni, rilevanti ai fini dell’ammissione alla graduatoria o dell’attribuzione del punteggio, non veritiere o incomplete, la/il Presidente dell’IPES ne dispone la cancellazione dalla graduatoria. In tal caso è possibile presentare una nuova domanda non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda esclusa.

(4) Qualora si accerti che l’assegnazione dell’alloggio pubblico in locazione è avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere o incomplete, la/il Presidente dell’IPES dispone, sentita la Commissione inquilinato di cui all’Art. 8, comma 4, l’annullamento dell’assegnazione. L’annullamento dell’assegnazione successivamente alla consegna dell’abitazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto di locazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari alla differenza tra il canone provinciale di locazione e i canoni di locazione applicati dalla data di consegna dell’abitazione e l’esclusione dall’assegnazione di alloggi pubblici in locazione per un periodo di cinque anni. Il regolamento di esecuzione stabilisce le procedure per l’annullamento dell’assegnazione e per la riconsegna dell’abitazione.

(5) La revoca dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 15 o lo sfratto per morosità da un alloggio pubblico in locazione comporta l’esclusione dall’assegnazione di alloggi pubblici in locazione per un periodo di cinque anni.)

(6) Qualora si accerti che, sulla base di dichiarazioni non veritiere o incomplete in merito alla situazione economica e/o patrimoniale o alla composizione familiare, è stato applicato un canone di locazione inferiore a quello effettivamente dovuto, il canone di locazione viene ricalcolato sulla base della situazione economica e patrimoniale e della composizione familiare effettive. Viene addebitata la differenza tra il canone effettivamente dovuto e quello corrisposto, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione. È inoltre comminata una sanzione amministrativa pari al 20 per cento della differenza tra il canone di locazione annuale effettivamente dovuto e il canone di locazione annuale calcolato in base alle dichiarazioni non veritiere o incomplete. Tale sanzione ammonta in ogni caso a un importo minimo di 50,00 euro per ogni anno solare. La sanzione amministrativa non si applica nel caso in cui il ricalcolo del canone di locazione sia effettuato su istanza dell’assegnataria/assegnatario.

(7) In applicazione dell’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’IPES può stabilire il pagamento di una sanzione per infrazioni al regolamento di condominio e al regolamento delle affittanze.

(8) Chi occupa abusivamente edifici pubblici o privati o parti di essi è escluso, per la durata di cinque anni, dall’assegnazione in locazione di un alloggio pubblico.

7)
L'art. 16, comma 2, è stato così modificato dall'art. 7, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
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