(1) Le priorità nel settore delle politiche abitative della Provincia autonoma di Bolzano sono stabilite in conformità al rispettivo programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) di cui all’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.
(2) La Giunta provinciale, dopo aver acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, delibera il programma di costruzione dell’IPES, tenendo conto del fabbisogno abitativo in base alla struttura sociodemografica dei singoli Comuni. Si tiene conto del fabbisogno abitativo delle particolari categorie sociali assistite dagli enti gestori dei servizi sociali o dai servizi sanitari.
(3) Nei programmi di costruzione dell’IPES la Giunta provinciale, dopo aver acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, determina inoltre il numero degli alloggi pubblici in locazione riservati a determinati gruppi di persone, allo scopo di favorire la pluralità sociale e forme abitative multigenerazionali. Nei programmi di costruzione può essere prevista anche la realizzazione di case albergo per determinati gruppi di persone.