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d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 51)
“Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 2 (Finalità della legge)

(1) La presente legge persegue le seguenti finalità:

  1. soddisfare i bisogni abitativi primari e risolvere l’emergenza abitativa delle famiglie, di particolari categorie sociali e di determinati gruppi di persone in condizioni svantaggiate;
  2. migliorare la qualità di vita della popolazione, mettendo a disposizione abitazioni in locazione a canone sostenibile;
  3. garantire alle persone anziane e alle persone con disabilità soluzioni per abitare in modo autonomo e indipendente in alloggi privi di barriere architettoniche e adeguati all’età;
  4. assegnare alle persone aventi diritto abitazioni in locazione a canone sociale e abitazioni in locazione a canone sostenibile, costruite, acquistate, recuperate o prese in locazione o assunte in gestione dalla Provincia, dai Comuni, da altri enti pubblici o dall’IPES;
  5. consentire, alle persone e alle famiglie giovani, di accedere ad alloggi a prezzi sostenibili;
  6. realizzare e gestire case albergo per determinati gruppi di persone;
  7. migliorare la qualità degli edifici ad uso residenziale in base a principi di sostenibilità in generale e in particolare economica, di risparmio energetico, di edilizia ecologica, di tutela dei beni culturali, del paesaggio, del paesaggio urbano, di densificazione, di contenimento del consumo di suolo e di qualità degli spazi pubblici;
  8. favorire modelli abitativi nuovi e innovativi come il cohousing e le case multigenerazionali e realizzare progetti pilota per forme e modelli abitativi nuovi e alternativi da destinare a determinati gruppi di persone, per promuovere la pluralità sociale, la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e i rapporti di buon vicinato;
  9. l’assegnazione avviene ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di autonomia.
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