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Normativa provinciale
Edilizia abitativa agevolata
A
Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI
E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Finalità della legge)
d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
1)
“Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel numero straordinario
1
del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.
Art. 2 (Finalità della legge)
(
1
)
La presente legge persegue le seguenti finalità:
soddisfare i bisogni abitativi primari e risolvere l’emergenza abitativa delle famiglie, di particolari categorie sociali e di determinati gruppi di persone in condizioni svantaggiate;
migliorare la qualità di vita della popolazione, mettendo a disposizione abitazioni in locazione a canone sostenibile;
garantire alle persone anziane e alle persone con disabilità soluzioni per abitare in modo autonomo e indipendente in alloggi privi di barriere architettoniche e adeguati all’età;
assegnare alle persone aventi diritto abitazioni in locazione a canone sociale e abitazioni in locazione a canone sostenibile, costruite, acquistate, recuperate o prese in locazione o assunte in gestione dalla Provincia, dai Comuni, da altri enti pubblici o dall’IPES;
consentire, alle persone e alle famiglie giovani, di accedere ad alloggi a prezzi sostenibili;
realizzare e gestire case albergo per determinati gruppi di persone;
migliorare la qualità degli edifici ad uso residenziale in base a principi di sostenibilità in generale e in particolare economica, di risparmio energetico, di edilizia ecologica, di tutela dei beni culturali, del paesaggio, del paesaggio urbano, di densificazione, di contenimento del consumo di suolo e di qualità degli spazi pubblici;
favorire modelli abitativi nuovi e innovativi come il cohousing e le case multigenerazionali e realizzare progetti pilota per forme e modelli abitativi nuovi e alternativi da destinare a determinati gruppi di persone, per promuovere la pluralità sociale, la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e i rapporti di buon vicinato;
l’assegnazione avviene ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di autonomia.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
a) Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27
b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
c) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI
E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2 (Finalità della legge)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Programmi di costruzione dell’IPES)
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE - IPES
LOCAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15
B
C
D
E
F
G
H
I
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico