1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, gli aiuti sono ridotti in proporzione o le domande di aiuto sono rigettate.