1. I “beni asciutti”, suddivisi in beni immobili e beni mobili, sono beni necessari alla produzione e all’immissione in rete dell’energia elettrica, ossia l’edificio di produzione (bene immobile) e le macchine e gli impianti necessari alla produzione e all‘immissione in rete dell’energia elettrica (beni mobili).
2. Le seguenti parti dell’impianto, qualora esistenti, sono elencate distintamente con indicazione del loro valore residuo:
1) turbine;
2) generatori;
3) trasformatori;
4) quadri elettrici con impianti di comando e sorveglianza;
5) collegamento alla rete;
6) edificio di produzione.
3. L’ammontare dell’indennizzo per i beni asciutti viene determinato sulla base dei dati contabili del concessionario uscente o mediante perizia asseverata. Nella determinazione dell’ammontare si tiene conto anche di eventuali investimenti effettuati durante la concessione.
4. Al concessionario uscente spetta un indennizzo esclusivamente per quei beni di cui il progetto vincitore prevede l’utilizzo.
5. Al momento della cessione il nuovo concessionario corrisponde agli aventi diritto il relativo indennizzo previsto nel bando di gara.
6. Qualora il progetto vincitore non preveda l’utilizzo di determinati beni mobili asciutti o parti di essi, questi devono essere smantellati e smaltiti a regola d’arte a spese del concessionario uscente.