1. La relazione riporta in modo completo, comprensibile, dettagliato e trasparente le parti dell’impianto di cui agli articoli 5 e 6, così come il calcolo del rispettivo valore residuo.
2. Il valore residuo per ogni singola parte dell’impianto viene determinato sulla base dei dati contabili del concessionario uscente oppure mediante perizia asseverata.
3. Per garantire la trasparenza dei dati forniti la relazione indica, per le singole parti dell’impianto, tutte le informazioni che ne permettono una valutazione adeguata da parte di terzi, quali la descrizione delle fasi costruttive con relativi dati tecnici e rappresentazioni grafiche, la data di acquisto e d’installazione, i costi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli investimenti e lo stato attuale.
4. La relazione descrive i presupposti di base dei metodi di calcolo e indica, in modo chiaro e comprensibile, l’ammontare dell’indennizzo per ogni singola parte dell’impianto. L’indennizzo viene calcolato con riferimento al momento della scadenza della concessione.