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Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e sospensione dell'accettazione delle domande di contributo da parte dei consorzi di bonifica per investimenti nell'ambito dell'irrigazione

...omissis...

1. di approvare i criteri modificati per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di revocare la propria delibera n. 940 del 24 novembre 2020.

3. per le considerazioni di cui alle premesse, di applicare la propria delibera del 07.07.2020, n. 490, in merito agli impegni applicabili a livello territoriale in materia di „Condizionalità" (“Cross Compliance”) a livello territoriale anche per la campagna 2021.

4. di sospendere l'accettazione di domande per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica per la realizzazione di investimenti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) dei criteri approvati con propria delibera n. 993 del 13 settembre 2016. La sospensione non riguarda le domande di incentivazione per la realizzazione di iniziative sulla base di progetti esecutivi di cui all’articolo 4 della propria delibera n. 848 del 3 novembre 2020, che possono essere presentate anche ai sensi della propria delibera n. 950 del 29 agosto 2017, e precisamente dal 1° marzo al 31 marzo di ogni anno ed il cui finanziamento avviene nell’ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione e vincolati per questo scopo. In caso di insufficienza di tali mezzi finanziari nel rispettivo bilancio triennale della Provincia, le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato

Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e per rimuovere i danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1° luglio 2014), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 del capo III dello stesso regolamento; questi aiuti sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione europea;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura;

d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

3. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.

4. Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

5. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione europea previsto da tale regolamento.

6. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI) che, anche in forma associata non temporanea, occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Gli aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, e comma 6, lettere da a) a d), possono inoltre essere erogati alle microimprese e alle PMI quali beneficiarie finali tramite i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Civile.

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:

a) “superficie foraggera avvicendata”, “arativo” e “frutta”: i tipi colturali così come definiti nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;

b) “superficie foraggera”: l’insieme delle superfici coltivate a prato e pascolo, nonché foraggere avvicendate, calcolate tenendo conto dei coefficienti di correzione stabiliti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato Programma di Sviluppo Rurale;

c) “malghe”: le malghe definite alpeggi nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, incluse le relative strutture necessarie all’alpeggio;

d) “aziende a indirizzo produttivo misto”: imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;

e) “punti di svantaggio”: punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un’impresa agricola, disciplinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

Art. 4
Iniziative ammesse

1. Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento o l’acquisto di:

a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, con relativi locali annessi e depositi per il foraggio e per le deiezioni animali;

b) edifici ad uso aziendale per il deposito di macchine e attrezzi agricoli e di mezzi aziendali.

2. Sono ammesse ad aiuto la costruzione e manutenzione straordinaria di strade rurali, degli adiacenti muri di sostegno per collegamenti interaziendali e di muri di sostegno per superfici viticole, nonché la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade consorziali per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

3. Sono ammesse ad aiuto le seguenti iniziative nell’ambito dell’apicoltura:

a) la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di:

1) strutture in cui collocare esclusivamente gli apiari con le arnie e gli attrezzi per l’apicoltura;

2) locali di deposito;

3) locali per la smielatura;

4) apiari didattici;

b) l’acquisto di:

1) arnie e attrezzi per l’apicoltura;

2) stazioni mobili per trattamenti per il miglioramento delle condizioni igieniche nel settore dell’apicoltura.

4. È ammesso ad aiuto l’acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione esterna:

a) falciatrici e loro attrezzature accessorie per la fienagione.

b) macchine e attrezzature impiegate da più aziende nell’ambito di un’associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

5. È ammesso ad aiuto l’acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione interna:

a) sistemi per la mungitura e impianti di mungitura automatici;

b) impianti per la refrigerazione e conservazione del latte;

c) impianti e attrezzature per l’asportazione del letame, pompe, miscelatori, separatori e impianti per l’asporto di liquiletame;

d) trasportatrici pneumatiche per il fieno e impianti per l’essiccazione del fieno;

e) gru fisse e mobili per fienili.

6. Sono ammesse ad aiuto le spese per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, compresi i conseguenti lavori di ripristino e di messa in sicurezza geotecnica, concernenti:

a) lavori su superfici agricole utilizzate;

b) lavori a impianti e infrastrutture agricoli;

c) lavori a costruzioni ad uso aziendale;

d) l’acquisto di macchine agricole;

e) l’acquisto di animali.

Art. 5
Casi di esclusione dall’aiuto

1. Non possono beneficiare dell’aiuto:

a) le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 6, su malghe nonché le iniziative di cui all’articolo 4 per impianti per la produzione di biogas e di biocarburanti;

b) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), su superfici frutti-viticole;

c) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2:

1) su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

2) per le quali non sia stato prodotto un titolo abilitativo valido ai sensi dell’articolo 72, comma 1 o comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

3) realizzate in concomitanza o in seguito a cambiamenti di coltura da bosco o da alpeggio eseguiti nell’arco degli ultimi cinque anni;

4) su superfici situate a oltre 2000 m di altitudine sul livello del mare;

d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, a favore di amministrazioni dei beni di uso civico e associazioni agrarie;

e) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettere a) e b), per spese per danni a superfici sulle quali negli ultimi due anni sono stati realizzati nuovi impianti, terrazzamenti o grandi movimenti di terra o miglioramenti fondiari e sulle quali i danni sono stati causati da frane, valanghe, cadute massi o cedimenti di muri con punto di distacco nello stesso appezzamento;

f) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettere c), d) ed e), per spese per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

g) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, per spese coperte da assicurazioni;

h) funivie per il trasporto di materiale, tunnel in film plastici e condotte di acqua potabile.

Art. 6
Importi minimi delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti importi minimi di spesa, che devono essere documentati al momento della rendicontazione:

a) 1.500,00 euro per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3;

b) 2.500,00 euro per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera b), e comma 6, lettere a) e b), su prati o superfici foraggere avvicendate;

c) 5.000,00 euro rispettivamente per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 6, eccetto quelle di cui alla lettera b) del presente comma;

d) 10.000,00 euro rispettivamente per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 7
Requisiti generali

1. Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola deve coltivare almeno:

a) 1,0 ettaro di superficie frutti-viticola o 2,0 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5;

b) 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o arativa o 1,0 ettaro di superficie a prato o foraggera avvicendata per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6.

2. Se l’impresa agricola coltiva diversi tipi di colture, che singolarmente non raggiungono le soglie sopra menzionate, per le superfici di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’estensione minima di 2,0 ettari complessivi e per le superfici di cui alla lettera b) del comma 1 l’estensione minima di 1,0 ettaro complessivo, moltiplicando in entrambi i casi le superfici frutti-viticole e, relativamente alla lettera b) del comma 1, anche gli arativi per il fattore due. Per l’apicoltura non sono richieste superfici minime. In caso di aziende in forma associata, per raggiungere le superfici minime di cui sopra si considera la somma delle superfici delle singole aziende associate.

3. Per la concessione di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, eccetto quelle di cui al comma 3 e al comma 6, lettere a) e b), del suddetto articolo, è richiesto il rispetto del carico di bestiame medio minimo di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera e del carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. A tale scopo si considera tutto il bestiame tenuto in azienda, ad eccezione dei casi di collaborazione tra aziende adeguatamente documentati. In questi ultimi casi tutte le aziende partecipanti devono rispettare i rispettivi valori soglia riguardanti il carico di bestiame. Il carico di bestiame minimo deve comunque essere garantito nei propri edifici aziendali. Per le aziende in forma associata il calcolo del carico di bestiame avviene in base al numero totale dei capi di bestiame e di tutte le superfici foraggere delle aziende associate. Per il calcolo della superficie foraggera e delle UBA valgono le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale. Per il calcolo del carico di bestiame al momento della presentazione della domanda e della concessione dell’aiuto non si applica alcuna tolleranza. Una tolleranza di 0,1 UBA per ettaro di superficie foraggera si applica in sede di liquidazione dell’aiuto e di esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all’articolo 17. Le imprese che intraprendono l’attività di allevamento di bestiame dopo la realizzazione degli investimenti incentivati, devono dimostrare il carico di bestiame medio minimo, calcolato a partire dalla data di avvio dell’attività di allevamento, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione finale.

4. Il rispetto del carico di bestiame massimo deve essere comprovato sia al momento della concessione dell’aiuto sia al momento della liquidazione dei rispettivi pagamenti. Per la concessione di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, è necessario rispettare tale obbligo anche per tutta la durata del vincolo di destinazione d’uso di all’articolo 17.

5. Qualora le iniziative incentivate siano realizzate in edifici o su superfici la cui disponibilità da parte del/della richiedente è comprovata da contratti di affitto o di locazione, cosa che costituisce comunque un presupposto per la concessione dell’aiuto, la durata minima dei contratti, calcolata dalla data di presentazione della domanda di liquidazione finale, deve corrispondere, in caso di fabbricati, alla durata del vincolo di destinazione d’uso degli investimenti incentivati, come definita all’articolo 17, comma 1.

6. Le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 6, possono essere ammesse ad aiuto anche se vengono realizzate in comuni vicini al confine di province limitrofe, purché tali iniziative non fruiscano di agevolazioni da parte delle predette province.

7. In caso di danni causati da incendio o da forza maggiore a fabbricati rurali, nonché in caso di esproprio o alienazione di fabbricati rurali, la somma dell’aiuto e dei proventi derivanti da assicurazioni, esproprio o vendita non può superare un massimale pari a una volta e mezzo le spese ammissibili, e comunque non può superare la spesa riconosciuta. Ai fini del calcolo si considerano i proventi riferiti ai cinque anni antecedenti la concessione dell’aiuto.

Art. 8
Requisiti specifici

1. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) per le iniziative per le quali è previsto un massimale in termini di spesa ammissibile, calcolato in base alla superficie foraggera attualmente disponibile e al numero di UBA ammesse, tale spesa massima ammissibile può essere riconosciuta una sola volta nell’arco di 20 anni. La misura massima delle spese ammissibili può essere esaurita anche presentando domande di aiuto che si susseguono nel tempo; in questi casi si provvede a rivalutare gli aiuti precedentemente concessi sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

b) il numero massimo di UBA per il quale può essere dimensionata una costruzione per il ricovero di bestiame risulta dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3. In caso di superamento di tale numero massimo di UBA, l’intera opera edile non potrà più essere incentivata. Per la stessa opera si può fruire di un solo aiuto nell’arco di 20 anni;

c) si prescinde dal rispetto del periodo ventennale nei seguenti casi:

1) conversione di stalle esistenti a stalle a stabulazione libera, se sono trascorsi almeno cinque anni dall’ultima incentivazione;

2) passaggio al sistema di produzione biologica, se sono trascorsi almeno cinque anni dall’ultima incentivazione;

3) danni causati da incendio o da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, che vengono realizzate da aziende ad indirizzo produttivo misto, possono essere incentivate nella misura prevista per le superfici foraggere esistenti, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), riguardanti la superficie minima coltivata a prato, ad arativo o a superficie foraggera avvicendata.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono richiesti ulteriori requisiti specifici:

a) le iniziative sono ammesse ad aiuto, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b) del presente comma, esclusivamente per le specie bovina, ovina e caprina nonché per i cavalli da allevamento iscritti nei libri genealogici. Vengono inoltre incentivati fino a tre cavalli non iscritti nei libri genealogici, purché non si tratti della specie prevalente tenuta in azienda;

b) sono previsti aiuti fino al raggiungimento di un totale di 100 posti per l’ingrasso, o di 20 scrofe nel caso di allevamento di suini, o di 1000 avicoli da ingrasso per azienda. Se il progetto prevede l’allevamento prevalente di tali specie, è prescritto lo standard minimo strutturale previsto per l’agricoltura biologica;

c) le iniziative riguardanti l’area della stalla possono essere incentivate solo se si rispettano i requisiti previsti per il benessere e la tutela degli animali. A tale scopo, contestualmente alla domanda di aiuto le aziende con più di 10 UBA devono presentare un parere di un’organizzazione di consulenza riconosciuta nel settore. Inoltre, a corredo della domanda di liquidazione finale deve essere presentata anche una attestazione comprovante l’attuazione delle misure previste per il rispetto delle prescrizioni relative al benessere e alla tutela degli animali. Per la costruzione di stalle con una capienza fino a 10 UBA, l’attestazione può essere redatta da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura determina i requisiti specifici per il benessere e la tutela degli animali, le misure minime da adottare a tal fine, nonché i criteri per la selezione dei liberi professionisti abilitati;

d) la costruzione di nuove stalle è ammessa ad aiuto esclusivamente se esse prevedono la stabulazione libera. Le iniziative edili riguardanti stalle esistenti a stabulazione fissa con spese ammissibili superiori al 50 per cento della spesa massima ammissibile ai sensi dell’articolo 9, comma 2, possono essere prese in considerazione solo se nel parere di cui alla lettera c) del presente comma è stato espressamente accertato che non è possibile o non è opportuno realizzare stalle a stabulazione libera;

e) i depositi per liquiletame e liquame sono ammessi ad aiuto esclusivamente se realizzati in forma chiusa.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) queste iniziative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole, sono ammesse ad aiuto solo per le imprese agricole con 40 o più punti di svantaggio;

b) le aziende a indirizzo produttivo misto devono rispettare le superfici minime di cui al all’articolo 7, comma 1; possono essere incentivate solo iniziative su superfici praticole e foraggere avvicendate, nonché iniziative riguardanti muri di sostegno per superfici viticole;

c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano i punti di svantaggio e le iniziative devono interessare prevalentemente superfici praticole e foraggere avvicendate.

4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 3, 4 e 5, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere ammesse ad aiuto solo se al momento della presentazione della domanda si può comprovare di aver frequentato con profitto un corso base per apicoltori o di aver esercitato l’attività apistica per almeno tre anni. Per il finanziamento delle iniziative edili di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 1), 2) e 3), è inoltre necessario avere registrato e detenuto almeno 10 colonie di api negli ultimi due anni. L'attività di apicoltore e il numero di colonie d'api vengono controllati consultando la Banca Dati Apistica Nazionale;

b) beneficiari delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 2), sono associazioni di apicoltori che rappresentano almeno il 40 per cento delle imprese attive nel settore dell’apicoltura a livello provinciale;

c) per fruire degli aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), e all’articolo 4, commi 4 e 5, è necessario che siano trascorsi almeno 15 anni dalla concessione degli ultimi incentivi ottenuti per la stessa iniziativa, esclusi i casi d’incendio o di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Il lasso temporale di 15 anni si riferisce, per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, al singolo tipo di macchinario e, per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 1), e all’articolo 4, comma 5, all’importo massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5. Per gli aiuti per falciatrici di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), il suddetto lasso temporale è ridotto a 10 anni;

d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettere da a) a d), che vengono realizzate da aziende ad indirizzo produttivo misto, possono essere incentivate nella misura prevista per le superfici foraggere esistenti, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), riguardanti la superficie minima coltivata a prato, ad arativo o a superficie foraggera avvicendata.

e) ai fini della concessione di un aiuto:

1) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), l’impresa agricola deve coltivare almeno 2,0 ettari di prato o prato avvicendato e avere almeno 40 punti di svantaggio;

2) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a), la spesa massima ammissibile non può superare 40.000 euro, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 9, comma 1;

3) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera d), in caso di macchinari aggiuntivi per il riscaldamento dell’aria si presuppone l’impiego esclusivo di energia rinnovabile;

4) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera e), l’impresa agricola deve coltivare almeno 4,0 ettari di prato o superficie foraggera avvicendata.

5. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cui possono essere erogati gli aiuti non si applicano i requisiti di cui all’articolo 7, commi da 1 a 5; per la concessione di aiuti per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, l’importo minimo di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), deve riferirsi allo stesso evento che ha causato danni in un’area geografica adiacente.

Art. 9
Determinazione delle spese ammissibili

1. Gli importi massimi delle spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4 e le iniziative incentivabili di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), sono determinati sulla base dei listini prezzi approvati annualmente per i lavori in ambito agricolo e forestale dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche. In caso di concessione di aiuti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, può essere riconosciuta anche l’imposta sul valore aggiunto, qualora non detraibile.

2. L’importo massimo delle spese ammissibili per fabbricati aziendali per il ricovero di bestiame è fissato in base alla loro capienza per UBA, tenuto conto delle riduzioni del carico di bestiame di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b), e delle restrizioni dovute all’allevamento biologico, per quanto applicabili. Nei prezzi massimi determinati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, sono inclusi i costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del foraggio, che devono essere adeguatamente dimensionati, dei silos e di altri locali accessori quali la camera del latte, il locale per mangimi e lettimi nonché quello delle attrezzature fisse per la stabulazione. Il locale per il deposito di macchine ed attrezzi agricoli, la concimaia, la vasca di stoccaggio del liquame e liquiletame e la parte edile degli impianti per l’essicazione del fieno vanno valutati separatamente. Le superfici per la deambulazione degli animali, le cuccette esterne e le relative tettoie possono essere riconosciute ai fini del calcolo delle spese ammissibili nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera c). Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, per le aziende a conduzione biologica possono essere aumentate fino ad un massimo del 15 per cento; i presupposti per tale aumento sono la notifica dell’attività di produzione biologica alla Ripartizione provinciale Agricoltura all’atto della presentazione della domanda di aiuto nonché la produzione del documento giustificativo attestante la produzione biologica ai fini della liquidazione finale.

3. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nel settore della suinicoltura e dell’avicoltura da ingrasso non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata.

4. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata e, per la concessione dell’aiuto, devono riferirsi alla superficie calcolata in dipendenza della dimensione aziendale secondo l’allegata tabella 2. Per le strutture semiaperte o per semplici costruzioni in legno si calcola al massimo il 50% dei costi di costruzione suddetti. L’importo non può comunque superare i costi riferiti ad una superficie netta pari a 100 mq di una costruzione ordinaria. Nel determinare le superfici ammesse ad aiuto per queste costruzioni aziendali si considerano anche le superfici già presenti, adibite a rimesse per macchine agricole.

5. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata, mentre per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 3) e 4), non possono superare il 50 per cento dei costi suddetti. In dipendenza della dimensione dell’impresa la superficie massima riconosciuta è pari a 50 mq di superficie utilizzabile per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3). Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 1), le spese massime ammissibili per i nuovi apicoltori e apicoltrici ammontano ad un totale di 1.500,00 euro per i primi due anni di attività apistica al termine del corso base per apicoltori.

6. In aggiunta alle misure massime delle spese ammissibili di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, in caso di iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, può essere ammesso fino al 30 per cento delle spese per misure precisamente definite e documentate a livello di progetto, come lavori di demolizione, scavi in roccia, la costruzione di muri di sostegno necessari dal punto di vista statico, di pali nonché lavori esterni di consolidamento, direttamente connessi con l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 1. Per questi lavori aggiuntivi può essere presentata anche una domanda di aiuto specifica.

7. In caso di fabbricati soggetti a vincolo di tutela storico-artistica o di tutela degli insiemi, le spese ammissibili calcolate a tal fine ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento. I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero professionista incaricato/dalla libera professionista incaricata.

8. Per le iniziative di cui al all’articolo 4, comma 1, sono concesse le seguenti maggiorazioni:

a) in dipendenza della somma dei punti di svantaggio per la distanza e per l’accesso, una maggiorazione compresa tra il 5 per cento e il 30 per cento dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo. Tale maggiorazione è pari al 5 per cento se si raggiungono i 5 punti di svantaggio e aumenta progressivamente di un punto percentuale per ogni ulteriore punto di svantaggio;

b) in dipendenza della quota altimetrica del sito dell’immobile, una maggiorazione del 2 per cento dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo per ogni 100 metri in più a partire da una quota di 1000 metri s.l.m.

9. Le maggiorazioni di cui ai commi da 6 a 8 del presente articolo sono cumulabili.

10. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, le spese ammissibili possono comprendere i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo preesistente al verificarsi del sinistro. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettera c), l’importo massimo delle spese ammissibili è calcolato ai sensi dei commi da 1 a 9 del presente articolo.

Art. 10
Tipologia e percentuali degli aiuti

1. Per le iniziative di cui all’articolo 4 viene concesso un contributo in conto capitale.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, vengono concessi aiuti fino al 35 per cento delle spese ammissibili.

3. Nei seguenti casi si applica una maggiorazione di 10 punti percentuali sulla percentuale di cui al comma 2 del presente articolo:

a) in caso di imprese agricole situate in zone soggette a vincoli naturali, come definite nel Programma di Sviluppo Rurale, e che presentano 40 o più punti di svantaggio;

b) nel caso in cui il carico di bestiame massimo ammissibile di cui all’allegata tabella 1 sia ridotto almeno di 0,2 UBA per ettaro di superfice foraggera.

4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, a favore di giovani agricoltori e agricoltrici insediatisi nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto, si applica una maggiorazione di 5 punti percentuali sulla percentuale di cui al al comma 2 del presente articolo. Se, invece, alla data di presentazione della domanda di aiuto il/la richiedente ha un’età superiore a 65 anni, si applica una riduzione di 5 punti percentuali della percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aiuti fino al 40 per cento delle spese ammissibili. Tale percentuale può essere maggiorata di 10 punti percentuali in caso di iniziative destinate alle imprese agricole situate in zone soggette a vincoli naturali, come definite nel Programma di Sviluppo Rurale.

6. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, l’aiuto può ammontare fino al 40 per cento delle spese ammissibili.

7. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, l’aiuto può ammontare:

a) fino al 20 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), per le imprese con almeno 40 e al massimo 74 punti di svantaggio, nonché per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b);

b) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), per le imprese con almeno 75 punti di svantaggio, nonché per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5.

8. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettere a) e b), l’aiuto può ammontare:

a) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per lavori di ripristino su prati o superfici foraggere avvicendate;

b) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per lavori di ripristino su superfici frutti-viticole o su arativi.

9. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettere c), d) ed e), l’aiuto può ammontare fino al 70 per cento delle spese ammissibili.

Art. 11
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 6, devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell'inizio dei lavori o prima dell'acquisto.

2. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo, e in ogni caso prima dell’acquisto; le domande devono essere inviate insieme all’offerta di una ditta esclusivamente per via elettronica e in formato PDF tramite un'unica e-mail certificata (PEC).

3. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, a condizione che il danno sia ancora accertabile.

4. Sono escluse dall’aiuto le iniziative fatturate o relative ad acquisti effettuati prima della presentazione della domanda.

5. L'acquisto delle macchine e attrezzature di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, deve essere effettuato entro l'anno di presentazione della domanda. Se l'acquisto non viene effettuato nell’anno di presentazione della domanda, il/la richiedente non può presentare un'ulteriore domanda di aiuto per la stessa macchina o attrezzatura nei due anni successivi. Sono esclusi i casi di forza maggiore o i dinieghi per mancanza di fondi nel pertinente capitolo di bilancio.

Art. 12
Contenuto delle domande e documentazione allegata

1. La domanda di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4 deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;

b) descrizione del progetto o dell’attività, con l’indicazione delle date di inizio e fine progetto o attività;

c) ubicazione del progetto o dell’attività;

d) elenco delle spese ammissibili;

e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l’attività;

f) cronoprogramma delle attività per iniziative pluriennali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2; per iniziative con spese ammissibili superiori a 50.000,00 euro sono ammesse al massimo due annualità.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, lettera a), alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) titolo abilitativo con i documenti tecnici necessari, se richiesti;

b) preventivo di spesa di un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata o offerta di una ditta;

c) altri documenti, se necessari;

d) in caso di acquisto: contratto preliminare di compravendita con la documentazione grafica nonché elenco dei beni immobili ed estratto tavolare, se necessario;

e) parere in materia di benessere/tutela degli animali, se richiesto.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), e commi 4 e 5, la domanda deve essere corredata di un’offerta di una ditta.

4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, la domanda deve essere corredata di una documentazione fotografica del danno ed eventualmente di un preventivo e, se necessario, del titolo abilitativo.

Art. 13
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

Art. 14
Approvazione delle domande

1. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio relativi all'anno di presentazione o all’anno in cui scade il termine di presentazione, in caso di iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5. Le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, e le misure di ripristino a seguito di incendi saranno in ogni caso approvate e ammesse ad aiuto, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti per la concessione degli aiuti.

2. L'unico criterio per determinare la graduatoria delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, è la data di presentazione della domanda di aiuto. Quale data di presentazione vale la data di ricezione della domanda di aiuto completa tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Il termine per la conclusione del procedimento per la concessione degli aiuti di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di comunicazione della conclusione dei lavori di ripristino.

Art. 15
Anticipi

1. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, possono essere erogati, dopo l’inizio dei lavori e dopo l’approvazione dell’aiuto, anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto impegnato nel rispettivo anno.

Art. 16
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, avviene su presentazione della relativa domanda, alla quale devono essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e la dichiarazione di regolare esecuzione lavori resa da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata. Nel limite dei prezzi unitari determinati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e fino ad un importo massimo del 30 per cento della spesa ammissibile riferita ad ogni singolo progetto edile, possono essere considerate le prestazioni proprie fornite dal/dalla richiedente e dai suoi familiari che convivono e collaborano nell’azienda; tali prestazioni devono essere debitamente attestate ed elencate in un’apposita dichiarazione. La documentazione richiesta per la liquidazione dell’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, deve essere presentata esclusivamente con le modalità prescritte all’articolo 11, comma 2.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, lettera a), e comma 6, lettere a), b) e c), in alternativa ai documenti di cui al comma 1 del presente articolo può essere presentata la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori da parte di un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata sulla base di uno stato parziale o finale dettagliato dei lavori eseguiti. A tale dichiarazione vanno allegati un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, e una dichiarazione del/della legale rappresentante del/della richiedente che attesta che le predette spese sono state sostenute. Per la costruzione di nuovi edifici e locali di cui all’articolo 4, comma 1, comma 3, lettera a), e comma 6, lettera c), in alternativa allo stato parziale o finale dettagliato dei lavori può essere presentato un rendiconto forfettario in base a prezzi unitari.

3. Gli aiuti a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono liquidati su presentazione delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute. I lavori eseguiti dai suddetti soggetti in economia diretta con personale dipendente e macchinari propri sono rendicontati applicando i prezzi unitari dei listini prezzi di cui all’articolo 9, comma 1.

4. Per le iniziative di cui all’articolo 4 per le quali è richiesto un titolo abilitativo, per ottenere la liquidazione finale deve essere presentata la segnalazione certificata di agibilità oppure la comunicazione di fine lavori, come previsto dalle vigenti norme urbanistiche provinciali. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), deve essere inoltre presentata l’attestazione comprovante il rispetto della condizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c).

5. Per l’acquisto di edifici aziendali deve essere presentato il contratto di compravendita registrato, con indicazione distinta del prezzo d’acquisto riferito all’edificio, o alla parte di esso, che è stato incentivato o incentivata, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del prezzo d’acquisto al venditore.

6. Se, per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, le spese ammesse superano l'importo di 25.000,00 euro, ai fini della liquidazione del saldo è necessario documentare l’avvenuta stipula di una polizza di assicurazione contro gli incendi che copra almeno il 150 per cento delle spese ammissibili, e presentare la quietanza di pagamento dell’ultimo premio.

7. Il soggetto beneficiario deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, possono essere erogati anche pagamenti parziali per stati di avanzamento dei lavori nella misura massima dell’80 per cento dell’aiuto complessivamente concesso per l’iniziativa. Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione.

8. Le modifiche al progetto approvato con provvedimento di concessione che non alterino le finalità tecnico-economiche dell’investi-mento incentivato e siano sostanzialmente ammissibili ad aiuto possono essere approvate dal funzionario incaricato/dalla funzionaria incaricata nei limiti della spesa complessivamente ammessa e purché siano stati rilasciati i necessari titoli abilitativi.

Art. 17
Obblighi

1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti incentivati; l’obbligo vale per la durata di almeno dieci anni per gli investimenti edili di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, e per la durata di cinque anni per quelli tecnici. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, deve inoltre essere rispettato anche il carico di bestiame medio massimo ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, fatte salve le eventuali riduzioni o restrizioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 10, comma 3, lettera b), per la rispettiva durata.

2. La concessione di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), obbliga il beneficiario, per la durata del vincolo di destinazione d’uso, alla prestazione di almeno 40 ore lavorative annue a favore di altre aziende, di cui 15 ore devono essere prestate tramite l’impiego del macchinario incentivato. In caso di inosservanza di tale obbligo trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell’aiuto.

4. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 3, fatte salve le eventuali riduzioni o restrizioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 10, comma 3, lettera b), e tenuto conto della durata residua di cui al comma 3 del presente articolo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto concesso, che è decurtato nelle seguenti misure:

a) del 5 per cento in caso di superamento del carico fino a 0,1 UBA/ha,

b) del 10 per cento in caso di superamento del carico di oltre 0,1 UBA/ha fino a 0,2 UBA/ha,

c) del 20 per cento in caso di superamento del carico di oltre 0,2 UBA/ha fino a 0,3 UBA/ha,

d) del 30 per cento in caso di superamento del carico di oltre 0,3 UBA/ha.

Art. 18
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 19
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione sia stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e all’obbligo del rispetto del vincolo di destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili, se con tale cumulo si supera l’intensità massima d’aiuto prevista dal regolamento (UE) n. 702/2014. L’eventuale cumulo dei contributi provinciali con altri aiuti pubblici concessi a copertura di medesime voci di costo – quantunque inferiore al livello fissato dalla normativa UE applicabile – non deve determinare un finanziamento d’importo complessivamente superiore alle spese sostenute dal beneficiario per realizzare l’investimento agevolato.

Art. 21
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 22
Efficacia e validità

1. Il presente regime di aiuti diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2022.

Tabella 1

Tabelle 1 (Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b))

 

Tabella 1 (articolo 7, comma 3, e articolo 10, comma 3, lettera b))

Berechnung des durchschnittlichen Höchstviehbesatzes

 

Calcolo del carico di bestiame medio massimo

 

Erschwernispunkte „Höhe“ / Punti di svantaggio “altitudine”

Entsprechende Meereshöhe der Futterflächen / Altitudine corrispondente delle superfici foraggiere

Zulässiger Höchstviehbesatz in GVE/ha Futterfläche /

Carico di bestiame massimo ammissibile in UBA/ha di superficie foraggera

bis 22 / fino a 22

bis 1250 m / fino a 1250 m

2,5

23-29

über 1250 m und bis 1500 m /oltre 1250 m e fino a 1500 m

2,2

30-39

über 1500 m und bis 1800 m / oltre 1500 m e fino a 1800 m

2,0

40 und mehr / e oltre

über 1800 m / oltre 1800 m

1,8

Anmerkung: Erschwernispunkte „Höhe“ aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen

Annotazione: punti di svantaggio “altitudine” previsti dall’anagrafe provinciale delle imprese agricole

Tabella 2

Tabelle 2 (Artikel 9 Absatz 4)

 

Tabella 2 (articolo 9, comma 4)

Berechnung des erforderlichen Flächenausmaßes für Maschinenräume

 

Calcolo della superficie necessaria per rimesse agricole

 

ha

Nettofläche in m² für Betriebe mit Obst-, Wein- und Ackerbau / Superficie netta in m² per aziende con frutticoltura, viticoltura e arativo

Nettofläche in m² für Betriebe mit Wiesen und Ackerfutterbau / Superficie netta in m² per aziende con prati e superfici foraggere avvicendate

0,3

40

-

0,5

70

-

1,0

100

50

1,5

126

64

2,0

144

80

2,5

158

94

3,0

171

107

3,5

182

118

4,0

192

128

4,5

201

138

5,0

210

146

5,5

218

154

6,0

225

161

7,0

239

173

8,0

251

184

9,0

262

193

10,0

273

201

11,0

282

208

12,0

291

214

13,0

300

220

14,0

308

225

15,0

316

230

16,0

323

234

17,0

330

238

18,0

337

241

19,0

343

244

20,0

350

247

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
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ActionAction Delibera 21 settembre 2021, n. 806
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 824
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 825
ActionAction Delibera 5 ottobre 2021, n. 857
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 870
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 874
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 875
ActionAction Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
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ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 989
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