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o) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
Linee guida per l’organizzazione e il coordinamento di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale

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Art. 3 (Ambiti di intervento)

(1) Le linee guida e le misure di politica temporale interessano, in un’ottica olistica, tutti i settori della vita di una città/un comune e mirano ad agevolare le famiglie nell’espletamento delle attività quotidiane. Le misure di politica temporale sono azioni, in alcuni casi intraprese da singoli attori, che contribuiscono a migliorare la gestione del tempo delle famiglie e quindi anche la loro qualità di vita. Le politiche dei tempi sono strettamente correlate all’organizzazione del comune, sono di solito anche coordinate a livello centrale dal comune e costituiscono quindi un elemento cardine dei processi di pianificazione.

(2) Politica dei tempi significa soprattutto riconsiderare le offerte, i servizi, le strutture e i rispettivi tempi, orari di apertura e orari dei servizi di trasporto, rimodularli e coordinarli in modo intelligente, e utilizzare meglio le risorse esistenti per venire incontro alle esigenze delle famiglie. In tal modo si può creare un valore aggiunto che costituisce un fattore di valorizzazione del territorio.

(3) I conflitti temporali sono sempre espressione di squilibri, contrapposizioni o anche di interferenze. Per adottare opportune misure volte a risolvere questi conflitti sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento:

  1. offerte di formazione, assistenza e supporto;
  2. tempo libero e cultura;
  3. trasporto pubblico – mobilità;
  4. mondo del lavoro a misura di famiglia;
  5. amministrazione pubblica vicina al cittadino;
  6. pianificazione territoriale;

in cui devono essere attuate misure mirate e coordinate. Su questi ambiti di intervento vengono predisposte alcune raccomandazioni operative di ordine pratico per i comuni.

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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Obiettivi)
ActionActionArt. 3 (Ambiti di intervento)
ActionActionArt. 4 (Cabina di regia delle politiche temporali)
ActionActionArt. 5 (Coordinamento a livello comunale)
ActionActionArt. 6 (Collegamento in rete degli attori)
ActionActionArt. 7 (Volontariato)
ActionActionArt. 8 (Strumento di indirizzo delle politiche temporali per le famiglie)
ActionActionp) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
ActionActionq) Legge provinciale 16 gennaio 2023, n. 2
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