(1) La Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell’allegato A della legge provinciale assume la denominazione “Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.
(2) La Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.
(3) Il Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.
(4) Nel testo tedesco l’Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Amt für Archäologie”.
(5) L’Ufficio beni architettonici e artistici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(6) L’Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(7) L’Archivio provinciale di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti: