1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio Ordinamento sanitario effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse.
2. La direttrice/Il direttore e un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio Ordinamento sanitario individuano tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di causalità da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni erogate nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale. Inoltre, possono essere sottoposti a controllo anche i casi dubbi.
3. In caso di accertate irregolarità sono applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.