1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle domande ammesse e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con la stessa comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria alla verifica.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del contributo e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.