(1) Per il personale di cui all’articolo 11, comma 4, l’importo erogato a titolo di ore programmate aggiuntive prima dell’entrata in vigore del presente contratto, depurato di due ore aggiuntive programmate viene così determinato e trasformato in assegno individuale:
valore delle restanti ore aggiuntive meno l’importo indicato nel comma 3 dell’articolo 11, meno il 50 per cento della nuova indennità di esclusività fissata nelle misure previste al comma 3 dell’articolo 13, meno 2/38 del nuovo stipendio di livello comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale.
(2) Il risultato dell’operazione di cui al comma 1 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decur-tato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e non sarà riassorbito dai futuri incrementi economici.
(3) Per il personale in servizio all’entrata in vigore del presente contratto, con esperienza professionale inferiore a 5 anni, il nuovo assegno individuale, se spettante, viene così determinato:
importo erogato a titolo di ore aggiuntive, meno l’indennità di esclusività, meno l’indennità di posizione fissa aggiuntiva di cui all’articolo 11, comma 8.
(4) Il risultato dell’operazione di cui al comma 3 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e verrà gradualmente riassorbito per intero dai previsti aumenti individuali derivanti dalla progressione professionale, dall’aumento dell’indennità di esclusività derivante dallo sviluppo di carriera e dal passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A.
(5) L’assegno individuale di cui al presente articolo non viene preso in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato.