1) La notificazione ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, avviene in forma di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 s.m.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente. Il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
2) Presupposto per la notificazione è che al momento della segnalazione, sussistano i requisiti minimi in materia di igiene stabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre disposizioni pertinenti in funzione dell’attività svolta.
3) Il Servizio competente, verificata la completezza della documentazione trasmessa, registra immediatamente nell’anagrafe OSA l’impresa, senza che occorra un preventivo sopralluogo.
4) Eventuali richieste istruttorie dei competenti Servizi, legate alla notifica vengono trasmesse alle imprese dal SUAP esclusivamente con modalità telematica.
5) Le disposizioni in materia disciplinano le procedure di emergenza nel caso di mancato funzionamento degli strumenti e dei dispositivi informatici messi a disposizione dai SUAP e la gestione di allegati voluminosi.