(1) Per le agevolazioni concesse nel settore culturale per attività che si svolgono nel 2020 valgono le seguenti disposizioni, in deroga ai singoli regolamenti di settore:
- in fase di rendicontazione vengono considerate tutte le spese ammissibili e documentate, anche non preventivate, purché attinenti alle finalità per le quali il vantaggio economico è stato assegnato; esse comprendono anche le spese per le attività ordinarie e/o progettuali che non si sono potute realizzare causa emergenza sanitaria COVID-19 o che alternativamente si sono realizzate online;
- sono ammesse e riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione: compensazioni fra titoli o voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, spese di personale in caso non si ricorra agli ammortizzatori sociali attivati a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, spese relative a corsi di lingua e di educazione permanente con un numero minimo di partecipanti pari a cinque, anziché otto;
- ai fini della rendicontazione è riconosciuto il totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa e quindi in deroga al principio di proporzionalità.
(2) In deroga all’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente nell’anno 2020 viene riconosciuto indipendentemente dal numero di ore di lezione effettivamente svolte.
(3) In deroga all’articolo 27-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, il finanziamento del personale bibliotecario nell'anno 2020 è riconosciuto anche se il numero di giorni di apertura al pubblico delle strutture sarà inferiore a quello abitualmente stabilito dal regolamento delle singole biblioteche e il numero di prestiti e iniziative di promozione della lettura e della biblioteca subirà una flessione.
(4) I vantaggi economici concessi per manifestazioni culturali a carattere sia straordinario sia ordinario che non verranno realizzate nel 2020 possono essere differiti all’anno successivo tramite riaccertamento dell’impegno di spesa.
(5) Gli enti culturali di interesse provinciale di cui all’articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, sono autorizzati ad adottare misure con l’obiettivo di garantire la continuità dell’offerta culturale e della funzionalità gestionale nella fase dopo l’emergenza sanitaria COVID-19, anche tramite l’elaborazione di nuove modalità di produzione e messa in scena. Nel limite delle risorse disponibili è consentito agli enti, al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, di servirsi del proprio personale per attività atte al raggiungimento di tale obiettivo.