(1) Per le variazioni al bilancio previste dal titolo I della presente legge la Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(2) All’attuazione delle misure previste dal titolo II della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative, iscritti nella missione 20, programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.
(3) All’attuazione delle altre disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(4) La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata a effettuare gli occorrenti prelevamenti per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi previsti dalla presente legge.