(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: “Ai soggetti ospitanti del settore privato che si assumono l’onere del pagamento di detta indennità per conto dell’Amministrazione provinciale oltre a essere rimborsata l’indennità pagata può essere concesso un bonus aggiuntivo.”
(2) Nel comma 2 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: “contributo” è sostituita dalla parola: “bonus”.
(3) Il comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Alle associazioni e istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.”
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Il finanziamento delle attività di cui al comma 2, lettera c), può includere anche la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti nonché delle spese per la realizzazione dei relativi eventi.”
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 700.000,00 euro per l’anno 2020, in 700.000,00 euro per l’anno 2021 e in 700.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.