(1) Gli studenti e le studentesse devono essere in possesso del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all’estero ad esso equiparato (es. diploma di superamento dell’esame di abilitazione allo studio).
(2) Gli studenti e le studentesse, nell’anno accademico in cui vengono sostenute le spese, devono essere regolarmente iscritti a un’università e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla tabella A.
(3) Il rimborso spese può essere concesso solo per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.
(4) Non possono beneficiare del rimborso spese gli studenti e le studentesse che:
- sono iscritti all’università con riserva, sono in lista d’attesa per l’ammissione all’università o sono iscritti a singoli corsi universitari;
- dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di I ciclo;
- dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente o inferiore a quello già conseguito;
- concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.
(5) In deroga a quanto disposto alla lettera b) del comma 4, gli studenti e le studentesse che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare del rimborso spese per un secondo corso di studio dello stesso ciclo, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l’ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato (ex diploma di maturità).
(6) È possibile usufruire dei rimborsi anche per un semestre o un anno all’estero, purché l’iscrizione all’università di provenienza rimanga valida durante tale periodo e che gli esami sostenuti all’estero vengano riconosciuti per il corso di studio frequentato.