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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 23 (Esercizio dell’attività)

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare rispettivamente al Comune territorialmente competente o al Comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività.

(2) Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e - nel caso si tratti di attività nel settore alimentare - dei requisiti professionali di cui all’articolo 9.

(3) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale è consentito, alle condizioni della presente legge, ai soggetti abilitati in provincia di Trento, nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza.

(4)  Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

(5) Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24:00 alle ore 07:00. Costituiscono eccezione la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in occasione di fiere, mercati o manifestazioni promozionali/commerciali, previamente autorizzate.

(6) Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche, è vietata la vendita e l’esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi. 17)

17)
L'art. 23, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 7, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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