(1) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, la parola: “ottobre” è sostituita dalla parola: “dicembre”.
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis Ai veicoli di cui all’articolo 63, comma 1/bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche, si applica la tariffa determinata ai sensi del comma 1, senza riduzioni ulteriori, salva l’applicazione di successive disposizioni tariffarie più favorevoli.”