(1) Il comma 1/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/ter In quelle discipline in cui si constata una rilevante carenza di personale, al fine di garantire l’assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo determinato personale delle professioni sanitarie, nel rispetto della disciplina per l’accesso all’impiego provinciale. Allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del predetto personale, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare corsi di lingua, la cui frequenza sarà consentita durante l’orario di lavoro.”