(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione, non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20/bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono già di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto.”