1. Salvi i casi espressamente disciplinati in modo diverso dalle presenti disposizioni, l’ente gestore ha diritto, per ogni giorno di presenza, ai seguenti importi:
a) in caso di ammissioni a tempo indeterminato: l’importo unitario, composto dall’assegno di cura/indennità di accompagnamento e dall’importo aggiuntivo;
b) in caso di ammissioni a tempo determinato: l’importo aggiuntivo, limitatamente ai posti letto riservati alle relative offerte.
2. L’importo unitario è pari a 60,00 euro per ogni giorno di presenza.
3. L’importo aggiuntivo è pari a 33,00 euro per ogni giorno di presenza. Esso è erogato per quei posti letto per i quali l’ente gestore raggiunge complessivamente, nella media dell’anno, un indice di occupazione di posti letto riservati ai ricoveri temporanei di cui all’articolo 3, comma 8, pari ad almeno quattro persone per posto letto.
4. L’importo aggiuntivo previsto per le singole forme di assistenza specifica spetta all’ente gestore per ogni posto letto riservato e autorizzato per la relativa offerta.
5. In misura conforme ai parametri stabiliti dalle presenti disposizioni e alle unità di personale effettivamente in servizio, il personale infermieristico e riabilitativo e il relativo personale sostitutivo sono finanziati dall’Azienda Sanitaria applicando gli importi annuali forfettari di cui all’articolo 55, comma 7, e all’articolo 44, comma 6, riferiti a equivalenti a tempo pieno, secondo le modalità di cui all’articolo 55, commi 6 e 8.
6. Il personale comandato dall’Azienda Sanitaria è pagato direttamente dalla stessa.
7. Gli oneri per l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e quelli per l’assistenza farmaceutica, i presidi sanitari (tra cui i pannoloni), il necessario materiale sanitario e i farmaci sono a carico del servizio sanitario e non sono considerati ai fini della determinazione della retta e della tariffa base.
8. Per le e gli ospiti di cui all’articolo 51, comma 14, il comprensorio sanitario territorialmente competente si fa carico della differenza tra l’importo unitario e l’incremento del 15 per cento della tariffa base. Se tali ospiti occupano un posto letto per un ricovero transitorio gestito da una residenza per anziani, il comprensorio sanitario territorialmente competente si fa carico della differenza tra l’importo di 75,00 euro di cui all’articolo 48, comma 15, e il suindicato incremento. Il comprensorio sanitario paga l’importo di sua competenza direttamente alla residenza per anziani sino all’ultimo giorno del mese in cui la persona matura i relativi requisiti.
9. Il comprensorio sanitario territorialmente competente di cui al comma 8 è stabilito con riferimento all’ultima residenza anagrafica dell’ospite al momento dell’ammissione nella residenza per anziani. L’acquisizione della residenza anagrafica in un comune della provincia di Bolzano da parte di una persona residente fuori provincia in data successiva o contestuale all’ammissione non costituisce titolo per beneficiare dell’integrazione da parte dell’Azienda Sanitaria di cui al comma 8.