(1) Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 48 ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla par condicio.
(2) I media devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario.
(3) Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. La/Il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e controllo a tutela della parità di trattamento.
(4) Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei referendum. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.