(1) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.
(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:
(3) L’ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.
(4) L’ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. L’ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività. 27)
(5) L’ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all’inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all’inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.
(6) L’organico dell’ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.