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j) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 221)
Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 dicembre 2018, n. 49.

Art. 24 (Ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

(1)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.

(2)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:

  1. rafforzamento della formazione politica della popolazione;
  2. l’educazione civica;
  3. informazione sull’oggetto dei referendum;
  4. organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini;
  5. attività informativa mirata su tematiche critiche;
  6. promozione di spunti per formazioni, training e coaching nel settore della formazione politica, della partecipazione e della democrazia diretta;
  7. costruzione di reti sovraregionali.

(3)  L’ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.

(4)  L’ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. L’ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività. 27)

(5)  L’ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all’inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all’inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.

(6)  L’organico dell’ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

27)
L’art. 24, comma 4, è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
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