(1) Il testo tedesco della seconda frase del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro sind nach vorheriger Genehmigung in jedem Fall zulässig.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. Il limite di reddito di cui al comma 2 può essere aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.”