(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis Il personale dichiara in particolare che non sussiste alcuna incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f/bis) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.”
(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“Art. 3 Attività extraservizio consentite senza autorizzazione
1. Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio senza autorizzazione:
(1) L’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“Art. 4 Attività extraservizio di modica entità
1. Il personale può svolgere attività extraservizio per un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare.
2. In tal caso è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2. L’attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.”
(1) Il testo tedesco della seconda frase del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro sind nach vorheriger Genehmigung in jedem Fall zulässig.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. Il limite di reddito di cui al comma 2 può essere aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.”
(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aumentato nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fino al 150 per cento.”
(1) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituita:
“a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di disagio personale;”
(2) Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:
“4. Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera a), non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o all’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.