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w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 271)
Modifiche al regolamento sulle attività extraservizio

1)
Pubblicato nel B.U. 25 ottobre 2018, n. 43.

Art. 1

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/bis:

“2/bis Il personale dichiara in particolare che non sussiste alcuna incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f/bis) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.”

Art. 2

(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

“Art. 3 Attività extraservizio consentite senza autorizzazione

1. Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio senza autorizzazione:

  1. cariche non remunerate presso società cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
  2. attività per le quali non è previsto alcun compenso o è previsto solo un rimborso spese documentato, nonché attività i cui redditi non sono rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  3. cariche presso società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità;
  4. partecipazioni a società di capitali o partecipazioni in qualità di socio accomandante in società in accomandita semplice, sempreché non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali;
  5. mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità;
  6. f) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, a meno che non si tratti di attività imprenditoriale;
  7. locazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d/bis) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.”

Art. 3

(1) L’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

“Art. 4 Attività extraservizio di modica entità

1. Il personale può svolgere attività extraservizio per un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare.

2. In tal caso è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2. L’attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.”

Art. 4

(1) Il testo tedesco della seconda frase del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

“Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro sind nach vorheriger Genehmigung in jedem Fall zulässig.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/bis:

“2/bis. Il limite di reddito di cui al comma 2 può essere aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.”

Art. 5

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aumentato nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fino al 150 per cento.”

Art. 6

(1) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituita:

“a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di disagio personale;”

(2) Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

“4. Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera a), non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o all’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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