1. Presupposti per la concessione di contributi sono:
a) vincolo storico-artistico del bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito nominato Codice, e dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche;
b) approvazione dei lavori per i quali è richiesto un contributo ai sensi del Codice.
2. I contributi sono concessi di principio solo per gli interventi finalizzati direttamente alla conservazione e al restauro degli elementi che determinano il carattere storico-artistico dell’opera.
3. I contributi sono finalizzati a compensare il maggior onere di spesa derivante dalle metodologie e dalle tecnologie di intervento resesi necessarie per la qualità storico-artistica dell’opera e i suoi specifici vincoli.
4. Per quanto riguarda il vincolo indiretto ai sensi del Codice, possono essere concessi contributi solo per interventi alla parte visibile esterna degli edifici.
5. Sono agevolabili solo gli interventi di cui al Capo II. Non sono agevolabili i lavori di manutenzione ordinaria, come p.es. tinteggiature periodiche, riparazione di intonaci ammalorati, opere da lattoniere, riparazioni di scarso rilievo a tetti e simili.