(1) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito:
“1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata "Consulta". La Consulta presta consulenza in materia di orientamento delle politiche a sostegno del diritto allo studio nonché di coordinamento e miglioramento dei relativi interventi, inclusi la relativa dotazione finanziaria e i diversi bandi di concorso nel campo del diritto allo studio. Può formulare proposte per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi ed essere incaricata dell’elaborazione di proposte e pareri.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
“5. L’amministrazione provinciale può delegare alle università con sede in Alto Adige l’intero servizio mensa ai sensi del comma 1 e tutte le attività ad esso connesse, nonché l’espletamento di gare d’appalto per la gestione del servizio. Le relative modalità sono fissate dalla Giunta provinciale.
6. In casi motivati, per il vitto degli studenti e delle studentesse che sono iscritti e frequentano un’università in Alto Adige possono essere stipulate convenzioni con esercizi alberghieri nonché essere acquistati o messi a disposizione buoni pasto, se i locali utilizzati per la didattica o la ricerca si trovano ad una distanza considerevole dalle mense universitarie. La Giunta provinciale incarica l’università della gestione e dell’esecuzione delle relative gare d’appalto nonché di tutte le attività connesse a tali prestazioni e stabilisce l’entità delle risorse da mettere a disposizione per il vitto degli studenti e delle studentesse.”