(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituita:
“a) l’esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato straniero, che stabilisca l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario; i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere o di altre autorità straniere competenti devono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Italia, salvo che siano stati emanati in uno Stato membro dell’Unione europea vincolato dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007;”.
(2) Alla fine del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interessi sono dovuti dal primo giorno di erogazione di ciascun pagamento mensile.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Le somme erogate in via anticipata non vengono riscosse nei seguenti casi:
- la condizione economica del genitore obbligato al mantenimento non è superiore a 1,5 volte il reddito minimo di inserimento determinato con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
- l’indirizzo del genitore obbligato al mantenimento, residente e/o dimorante al di fuori del territorio nazionale, è sconosciuto e irreperibile.”
(4) Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 315.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.