(1) Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’immobile interessato ed attesta l’avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori ai sensi e nei termini dell’articolo 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche.
(2) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Comune entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio a meno che, per dichiarazione dell’alienante o di uno/una dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
(3) 176)
(4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, attestante l'avvenuta presentazione della domanda e la destinazione urbanistica dell’immobile secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
(5) 177)