(1) La lettera g) del comma 2 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:
“g) il coniuge/la coniuge, il partner/la partner, gli/le ascendenti e discendenti di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall’utente;”
(2) Il comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“3 Nel caso in cui un componente di cui al comma 2, lettera b), sia maggiorenne e viva con uno o più figli/figlie minorenni all’interno del nucleo di cui al comma 1, esso costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o al partner/alla partner convivente, ai loro figli/alle loro figlie e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 30, comma 2.”