(1) Il comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“1. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, per i nuclei familiari collegati i dati relativi al reddito, quelli portati a riduzione del reddito e i dati relativi al patrimonio sono rilevati secondo le disposizioni che regolano il primo livello.”