1. Le spese ammesse ai sensi dell’articolo 11 possono essere rimborsate fino al 100%.
2. L’entità del rimborso in relazione alle spese ammesse è così determinata sulla base del reddito depurato, ai sensi dell’articolo 5, dello studente/della studentessa e delle sue persone di riferimento:
Reddito depurato
Entità
oltre i 75.000,00 €
0%
da 67.000,01 € a 75.000,00 €
25%
da 58.000,01 € a 67.000,00 €
50%
da 50.000,01 € a 58.000,00 €
75%
fino a 50.000,00 €
100%