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i) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2018, n. 11)
Modifica del regolamento di esecuzione sull’imposta comunale di soggiorno

1)
Pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2018, n. 2.

Art. 1

(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6  (Assegnazione del gettito dell’imposta)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale, il 25 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno di cui all’articolo 8, comma 1/bis, del presente regolamento viene assegnato all’Azienda speciale “Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige” (IDM), quale organizzazione provinciale competente per la promozione turistica, che inoltra la quota alla competente sede distaccata per l’attività di marketing di destinazione.

2. La restante quota del gettito totale dell’imposta comunale di soggiorno viene assegnata alle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, a condizione che siano rispettati i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, riferita all’anno precedente.

3. In caso di parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, l’assegnazione del gettito dell’imposta comunale di soggiorno alle organizzazioni turistiche avviene come segue:

  1. da 0,35 euro fino a importi inferiori a 0,45 euro: 70% della restante quota del gettito dell’imposta comunale di soggiorno;
  2. da 0,25 euro fino a importi inferiori a 0,35 euro: 50% della restante quota del gettito dell’imposta comunale di soggiorno;
  3. per importi inferiori a 0,25 euro: 0% della restante quota del gettito dell’imposta comunale di soggiorno.

4. La quota di autofinanziamento è determinata sulla base della media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici, secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

5. Per le organizzazioni turistiche operanti in zone di competenza in cui almeno il 10 % dei pernottamenti viene generato in esercizi che non sono soci dell’organizzazione stessa, l’autofinanziamento è calcolato in base al numero di pernottamenti generati dagli esercizi associati nell’anno di riferimento. Per ottenere l’assegnazione dell’importo previsto del gettito dell’imposta comunale di soggiorno, le suddette organizzazioni dovranno dimostrare una quota di autofinanziamento maggiorata di 0,05 euro rispetto agli importi di cui ai commi 2 e 3.

6. Si ascrivono all’autofinanziamento:

  1. le quote sociali annue;
  2. i contributi obbligatori;
  3. i contributi da sponsoring;
  4. i contributi da marketing di membri e partner;
  5. le entrate da inserzioni e pubblicità da parte di membri;
  6. l’utile/il guadagno netto da Guest Card, contratti di locazione e d’affitto, gestione di impianti o strutture;
  7. offerte e donazioni.

7. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo comunica ai comuni, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, il parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento, affinché questi riducano o sospendano i riversamenti.

8. Gli importi della restante quota del gettito dell’imposta comunale di soggiorno non riversati per mancato o parziale raggiungimento della quota di autofinanziamento possono essere assegnati all’IDM per l’attività di marketing di destinazione.”

Art. 2

(1) Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, fino a un importo massimo di 2,50 euro, previo parere dell’organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell’apposito elenco provinciale. L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l’importo dell’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi e iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l’aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. L’intero gettito derivante dall’aumento è assegnato all’organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.”

Art. 3

(1) Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all’organizzazione turistica territorialmente competente e all’IDM per l’inoltro alla sede distaccata competente.”

Art. 4

(1) Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

“2. Se un’organizzazione turistica opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le organizzazioni turistiche abbiano depositato annualmente in via telematica presso i comuni competenti e presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

  1. entro il 30 novembre, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo;
  2. entro il 30 giugno, una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente e della relazione sulle attività con un rendiconto sull’impiego delle entrate pubbliche.”

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:

“3/bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno le organizzazioni turistiche depositano in via telematica presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, una dichiarazione sull’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente.”

(4) Il comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

“5. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle organizzazioni turistiche esistenti al 1° gennaio.”

Art. 5

(1) L’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 1°febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 13  (Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno deve essere richiesto dai sostituti d’imposta oppure dai soggetti passivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L’importo erroneamente versato in eccedenza può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta da effettuarsi alle scadenze successive.”

Art. 6

(1) Dopo l’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 13/bis:

“Art. 13/bis  (Norme transitorie)

1. La ripartizione e l’assegnazione dell’imposta comunale di soggiorno riscossa a partire dal 1° gennaio 2018 avviene ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento.

2. Le entrate dell’imposta comunale di soggiorno relative agli anni di competenza 2014, 2015, 2016. e 2017, riscosse fino al 30 aprile 2018, sono ripartite tra le associazioni turistiche e i consorzi turistici ai sensi delle norme vigenti per ciascun anno di competenza. Dopo tale data gli importi originariamente previsti per i consorzi turistici sono assegnati all’IDM.

3. La quota di autofinanziamento riferita all’anno 2017 è stabilita nella misura fissa di 0,15 euro per pernottamento.”

Art. 7  (Abrogazione)

(1) L’articolo 11 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia 1°febbraio 2013, n. 4, è abrogato.

Art. 8  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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