(1) Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, fino a un importo massimo di 2,50 euro, previo parere dell’organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell’apposito elenco provinciale. L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l’importo dell’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi e iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l’aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. L’intero gettito derivante dall’aumento è assegnato all’organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.”