(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 26, quantificati in 76.750,00 euro per il 2017, in 77.000,00 euro per il 2018 e in 77.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.
(5) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
(6) Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 4, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.