1. I posti per educatrici ed educatori sociali della scuola rientrano nella dotazione organica di cui agli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.
2. L’Intendenza scolastica italiana, sulla base del fabbisogno comunicato dalle scuole autonome, pubblica, la disponibilità dei posti e svolge la procedura di selezione. Il bando relativo alla selezione viene pubblicato sul sito e all’albo dell’Intendenza scolastica.
3. Nel bando per la selezione dovranno essere indicati:
a) i posti disponibili e la durata del contratto di lavoro;
b) la sede di servizio e l’area di attività;
c) le modalità ed i termini per la presentazione della candidatura;
d) i criteri di valutazione.
L’Intendenza scolastica italiana può stabilire ulteriori criteri di valutazione nel bando relativo alla selezione.
4. La procedura di selezione consiste in una valutazione dell’esperienza lavorativa e in un colloquio. Essa viene svolta da una commissione composta da tre membri e nominata dalla Sovrintendente scolastica.
5. La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai candidati che possono dimostrare di aver assolto studi universitari almeno triennali in:
a) pedagogia sociale;
b) servizio sociale;
c) studi paragonabili in ambito pedagogico, che consentono di accedere alle graduatorie provinciali per educatrici ed educatori professionali.
6. La procedura di selezione termina con la valutazione da parte della commissione e con la formazione di una graduatoria di tutti i candidati che hanno superato la selezione.
7. La graduatoria viene approvata con decreto della Sovrintendente scolastica e pubblicata nel sito e all’albo dell’Intendenza scolastica italiana. La graduatoria è utilizzata per la copertura die posti, ha una validità di massimo tre anni e decade in ogni caso con l’istituzione del profilo professionale delle educatrici e degli educatori sociali della scuola.